Notizie Giuridiche
Tribunale di Napoli Fall. 6/2013 Vendita farmacia già corrente in Napoli alla via Castellino n. 165/167 comprensiva
dei titoli.
Download dettagli del Fallimento 6/2013 Napoli.
La nave passeggeri Concordia di Costa Crociere è naufragata sugli scogli della costa italiana dell'Isola del Giglio lo scorso 13 gennaio. L'incidente è già stato dichiarato come il peggiore disastro di navi da crociera dell'epoca moderna.
A seguito del disastro, la Costa Crociere è tenuta al risarcimento di tutti i danni causati. In particolare, potranno essere risarciti i danni per le lesioni occorse, danni ai bagagli o cose trasportate, oltre che ogni altra lesione di carattere patrimoniale o morale.
Lo Studio legale, specializzato in diritto marittimo, può assistere e fornire consulenza ai passeggeri imbarcati sulla nave Concordia per ottenere in tempi rapidi, anche con procedure extragiudiziali, gli indennizzi previsti dalla legge.
Per informazioni e contatti è possibile scrivere all'indirizzo email
studio.caretti@jurisweb.it o chiamare la linea diretta (+39) 348.7011462.
The Costa Concordia cruising vessel ran into rocks off the coast of the Italian Island of Giglio on Friday
evening, 2012 January 13th. The accident has been called one of the worst cruise ship disasters in modern era.
All passengers, tourists and citizens of any nationality seeking to bring claims against Costa Crociere can request compensation
for damages before Italian Courts.
Our Law Firm is expertise in matters relating to maritime and navigation law, transports and cruise vessels and can provide
assistance to passengers as regards liability and insurance.
Any legal consultation to passengers involved in the disaster of Costa Concordia is free of charge in order to evaluate
any action, extrajudicial or judicial, to pursue.
For any information, please contact the Law Firm at the mail address
studio.caretti@jurisweb.it or the direct line +39.348.7011462.
Le navire de croisière Costa Concordia a heurté un rocher au large de l'Ile du Giglio la nuit de Vendredi 13 Janvier. Le désastre a été considéré comme l'une des plus graves catastrophes maritimes de ces derniers temps.
Les passagers, touristes et citoyens de toutes nationalités qui cherchent une revendication contre Costa Crociere peuvent demander un dédommagement auprès du Tribunal Italien.
Notre Cabinet Légal a une grande expérience en fait de loi maritime et de navigation, bateau de transport et de croisière donc nous pouvons fournir assistance aux passagers concernant les responsabilités et les assurances.
Toutes consultation légale aux passagers impliqués dans le désastre du Costa Concordia est gratuit afin d'évaluer l'action extrajudiciaire ou judicaire à poursuivre.
Pour toutes information n'hésiter pas à contacter le Cabinet à l'adresse mail
studio.caretti@jurisweb.it où à la ligne directe (+39) 348.7011462.
La nave de pasajeros Costa Concordia de Cruceros Costa ha naufragado tras haber encallado frente a la isla italiana Giglio, la noche del 13 de enero.
El accidente ha sido declarado como el peor desastre de cruceros de la epoca moderna.
Todos los pasajeros de la Concordia, turistas y ciudadanos de cualquier nacionalidad que tengan intenciones de emprender acciones legales
contra Cruceros Costa, pueden reclamar un resarcimiento de los daños causados ante el Tribunal Italiano.
Nuestro despacho de abogados està especializado en derecho de la navegaciòn, en transportes y reclamos de pasajeros,
como asì tambièn en responsabilidad civil y seguros.
Podemos ofrecer asistencia y asesoramiento a los pasajeros involucrados en el desastre Costa Concordia, para que puedan obtener en
el menor tiempo posible la indemnizaciòn prevista por la ley italiana.
Por cualquier informaciòn rogamos contactar la siguiente direcciòn de correo:
studio.caretti@jurisweb.it. De otra forma, a vuestra disposiciòn una linea telefonica directa: +39.348.7011462.
Con segnalazione datata 01.09.2010, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si auspica
che il Parlamento non approvi i vincoli all'apertura di parafarmacie, segnalando così potenziali rischi sull'aumento
dei prezzi e sulla limitazione di scelta del consumatore.
Le norme in discussione al Parlamento e relative alle parafarmacie avrebbero, secondo l'AGCM, l'effetto di limitare
il numero degli esercizi commerciali presenti sul territorio sulla base di criteri demografici, restringendo ulteriormente
la libera scelta del cittadino e incidendo in maniera negativa sulla concorrenza.
La segnalazione dell'AGCM.
La sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta in materia contributiva con la sentenza n. 12342
del 20 maggio 2010 stabilendo che se per i farmacisti non si pongono problemi di interpretazione della legge,
in quanto essi hanno già l'obbligo di iscriversi all'ENPAF e non all'INPS, nel caso di imprese familiari, organizzate
secondo l'articolo 230-bis del codice civile, il titolare è comunque tenuto all'iscrizione e al pagamento dei
contributi per i familiari non farmacisti che collaborano all'attività, salvo potersi far rimborsare da costoro
tali importi.
In particolare la sentenza della sezione lavoro della Cassazione ha stabilito che il farmacista è tenuto ad iscrivere
i coadiutori alla gestione IVS, poiché nessuna norma prevede per loro né l'iscrizione all'ENPAF né tantomeno l'esenzione:
non esiste, infatti, alcuna regola che stabilisca una soluzione differente rispetto all'applicazione delle norme
generali in tema di contribuzione dei collaboratori delle imprese familiari.
La Corte di giustizia europea, pur ritenendo che i limiti demografici e geografici fissati dalla normativa
spagnola per l'apertura di nuove farmacie costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento, ritiene
che essi sono compatibili con il diritto dell'Unione se hanno lo scopo di assicurare un servizio adeguato anche
in aree meno attraenti, come ad esempio quelle scarsamente popolate, insulari o di montagna.
I giudici Ue si sono così pronunciati su un caso della regione spagnola delle Asturie che può fare da base anche
per altri casi tuttora pendenti davanti alla Corte, comprese cause simili sollevate dall'Italia.
Nella sentenza pronunciata il 1° giugno, la Corte Ue sottolinea che i limiti sono validi "a condizione che possano
essere strutturati in modo da non impedire, nelle zone con caratteristiche demografiche particolari, l'apertura
di un numero sufficiente di farmacie che possa assicurare un servizio farmaceutico adeguato".
Le condizioni attinenti alla densità demografica e alla distanza minima tra le farmacie stabilite dal decreto
delle Asturie, spiega poi la Corte nella sentenza, non si oppongono alla libertà di stabilimento, "fintantoché
le regole di base di 2800 abitanti o di 250 metri non impediscono, in ogni zona geografica con caratteristiche
demografiche particolari, l'apertura di un numero di farmacie sufficiente per assicurare un servizio farmaceutico
adeguato, cosa che spetta al giudice nazionale verificare".
Il comunicato stampa.
Con una maggioranza assoluta (51 a 0 e 3 astensioni), il Parlamento europeo ha votato a favore di un provvedimento
volto a disciplinare la vendita di farmaci via internet secondo la legislazione dell'Unione europea.
Con le nuove normative le farmacie web dovranno ottenere speciali autorizzazioni negli Stati membri della UE in
cui sarà consentito loro di operare; dovranno essere registrate in un database europeo e il loro sito dovrà esporre
un logo che indichi un link a una farmacia autorizzata e informazioni relative ai rischi connessi all'acquisto
di farmaci in rete.
Tali norme regoleranno anche le registrazioni di domini web per la vendita di farmaci online.
Ad oggi, infatti, nonostante l'acquisto di farmaci da prescrizione online sia illegale nella maggior parte dei
Paesi europeei, i siti delle farmacie su internet possono essere registrati in qualunque parte del mondo rendendo
molto complesssa la tracciabilità dei prodotti venduti.
Dopo la legge 69 sul riordino della farmacie, a breve sono previsti i decreti attuativi per permetteranno ai cittadini di prenotare visite e ottenere controlli sanitari direttamente in farmacia. La stessa legge prevede poi l'ingresso dei medici in farmacia. Lo ha spiegato il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, intervenendo ad un incontro organizzato dall'associazione Distributori farmaceutici e delineando l'ipotetica farmacia del futuro.
I giudici della corte di giustizia hanno escluso che possa valere anche per le autorità pubbliche il divieto
imposto dalla direttiva 2001/83/Ce, sui farmaci per uso umano, che nega la possibilità di influenzare con incentivi
finanziari diretti e indiretti le persone autorizzate alla prescrizione dei medicinali.
La Corte di giustizia ha considerato dunque in linea con il diritto comunitario la normativa inglese che autorizza
lo Stato a prevedere vantaggi economici a favore degli ambulatori medici e del singolo professionista che prescrive
dei farmaci ai pazienti appartenenti alla stessa categoria di quello assunto in precedenza, pur contendo un diverso
principio attivo. Analoghi incentivi non possono essere erogati ad aziende farmaceutiche private.
La ratio della disparità di trattamento tra singoli professionisti e aziende farmaceutiche è individuata dai giudici
di Lussemburgo nello scopo di lucro perseguito dalle ditte farmaceutiche, a fronte dell'obiettivo di tutela della
salute pubblica proprio delle autorità statali che sono, al tempo stesso, responsabili dell'equilibrio finanziario
del sistema sanitario.
La Sentenza della Corte di Giustizia.
Con il Decreto Legislativo del 3 ottobre 2009, n. 153 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2009, n. 257), il Governo ha individuato nuovi servizi
di carattere socio-sanitario che le farmacie sia pubbliche che private possono erogare
nell'ambito della concessione farmaceutica del SSN.
I servizi effettuabili nelle o per il tramite delle farmacie e specificati dal Governo
sono:
- cooperazione nel programma di educazione sanitaria della popolazione;
- realizzazione o co-partecipazione ad operazioni di prevenzione di patologie, anche
per il tramite di analisi di laboratorio;
- assistenza domiciliare partecipata dalle farmacie;
- messa a disposizione di infermieri e fisioterapisti per prestazioni a domicilio;
- prenotazione di visite ed esami specialistici sia presso strutture pubbliche che
private convenzionate;
- recapito dei medicinali nelle farmacie rurali;
- dispensazione di farmaci a distribuzione diretta;
- erogazione di servizi sanitari di secondo livello;
- defribillatore disponibile nelle farmacie.
Il Decreto Legislativo del 3 ottobre 2009, n. 153
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2009.
Dal 20 ottobre 2009 è all'esame del Senato il disegno di legge che intende
convertire il decreto-legge n. 135/2009 in materia di Disposizioni urgenti
per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte
di Giustizia delle Comunità europee (alias Decreto Ronchi).
Tale DDL, se approvato nella forma presenta, sanerà con l'art. 20 le gestioni
delle farmacie comunali assegnate a soggetti operanti nel settore della distribuzione
intermedia del farmaco a suo tempo ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 275/2003
Maggiori informazioni su governo.it.
Decreto-Legge n. 135: Decreto Ronchi.
L'Agenzia delle Entrate Italiana, con la circolare 40/E del 30 luglio 2009 ha chiarito che, in rispetto alle regole erogate dal Garante per
la protezione dei dati personali, dal primo gennaio 2010 gli scontrini non dovranno più contenere l'indicazione del farmaco
acquistato ma solo il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (Codice AIC). Le farmacie, inoltre, dovranno
dotarsi di apposito rilevatore a lettura ottica del codice a barre AIC.
Le farmacie italiane sono tenute ad conformarsi alla nuova regola entro il primo gennaio 2010 ma potranno adeguarsi anche
prima. In tal caso fino a fine 2009 gli scontrini dovranno rispettare il nuovo e il vecchio metodo riportando: la natura
del prodotto (farmaco o medicinale), la quantità del prodotto acquistato, il codice fiscale del destinatario e il Codice
AIC a lettura ottica.
Maggiori informazioni su http://www.agenziaentrate.gov.it.
I Giudici della Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 19 maggio 2009 relativa alla causa C-531/06 hanno
riconosciuto che le restrizioni previste dalla legge italiana sulla titolarità di farmacie che riservano ai soli farmacisti
o a società formate da soli soci farmacisti la titolarità stessa, non sono in contrasto con le norme per la libertà di stabilimento
e di circolazione dei capitali.
Ciò in base al principio che i medicinali sono merci che, per i loro effetti terapeutici e per il pericolo di nuocere gravemente
alla salute, non possono essere trattati e venduti con i classici obiettivi economici al pari di qualsiasi altra merce,
ma richiedono un farmacista di professione che gestisca la farmacia con un'ottica professionale che limiti e valuti il rischio
per la sanità pubblica.
La Sentenza
della Corte di Giustizia.
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